mercoledì 22 dicembre 2010

Pdl, il ministro Prestigiacomo torna nel partito

Il ministro dell’Ambiente, Stefania Prestigiacomo, dopo aver annunciato in lacrime lo strappo con il Pdl dopo che la maggioranza non ha appoggiato il rinvio della legge sulla libera imprenditorialità, torna nel partito guidato da Berlusconi. Queste le dichiarazioni quando a clado, diede le dimissioni dal partito. "Lascio il Pdl, vado nel gruppo misto". Per il momento però resta ancora nella squadra di governo: "Resto finché Berlusconi lo riterrà". Ad appoggiare la sua scelta c'è la collega ministro alle pari opportunità Mara Carfagna che fa sapere: "Sarebbe sbagliato sottovalutare l'accaduto: il disagio espresso da Stefania Prestigiacomo nei confronti di un partito nel quale, troppo spesso, si preferisce, per fretta o disattenzione, non prestare ascolto alle idee diverse, è molto diffuso".

martedì 21 dicembre 2010

Udc, Casini: "No ad elezioni anticipate"

Il leader dell'Udc Pierferdinando Casini ribadisce la contrarieta' dello scudocrociato alle elezioni anticipate, e fa sapere: ''Io non ho né aperto né chiuso a nessuno, sono una persona responsabile. Non e' nostro compito mettere il bastone tra le ruote dell'impegno del governo. La responsabilità di tutti gli italiani non vuole vedere il nostro paese in ginocchio di fronte alla speculazione internazionale".

domenica 19 dicembre 2010

E' morto l'ex ministro Tommaso Padoa Schioppa

ROMA. Il ministro dell'Economia Tommaso Padoa Schioppa. L'uomo 70 anni è deceduto a seguito di un infarto. Il presidente della repubblica Giorgio Napolitano lo ricorda così. "Un grande servitore dello Stato e dell’interesse pubblico". È quanto scrive il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, nel messaggio inviato alla famiglia dell'ex ministro. "Partecipo con indicibile turbamento e tristezza al dolore dei famigliari e al più generale cordoglio - si legge - per l’improvvisa scomparsa. È stato un grande servitore dello Stato e dell’interesse pubblico, che nell’esercizio di tutte le alte funzioni cui è stato chiamato in Italia e in Europa ha lasciato l’impronta del suo eccezionale talento, della sua preziosa professionalità, della sua passione civile e della sua integrità personale. È stato tra coloro che hanno saputo tradurre l’ideale europeistico in analisi e progetti sapienti e concreti, dando in particolare un contributo incancellabile alla nascita dell’Euro e alla costruzione dell’Eurozona". "L’Italia - continua Napolitano - perde con Tommaso Padoa-Schioppa una personalità tra le più preparate, colte e fini su cui ha potuto contare negli ultimi decenni; che ho potuto anch’io conoscere e apprezzare sempre meglio stabilendo con lui un rapporto di profonda stima, vicinanza e fiducia".

sabato 18 dicembre 2010

Terzo Polo, Casini: "Noi la vera novità politica"

All'indomani della formazione del terzo Polo il leader dell'Udc Pierferdinando Casini sottolinea come l'obiettivo sia "un polo della nazione che pensa alla pacificazione nazionale. Basta risse, basta polemiche. Bisogna risolvere - ha proseguito - i problemi del Paese, a partire da una drammatica questione sociale che si sta aprendo. Per noi il tempo delle polemiche è finito. Tutti ci criticano, ma ben vengano anche le critiche. Si parla di noi, segno che siamo la vera novità politica. A noi interessa parlare dell'Italia e se possibile lanciare un messaggio di pacificazione nazionale. Abbiamo un'interlocuzione serena e tranquilla sia col Pdl che col Pd, ma riteniamo - ha concluso - che in Italia serva una nuova offerta politica, non serve ripercorrere strade già battute rivelatesi fallimentari, ma questo vale per le prossime elezioni".

Bossi: "No all'Udc nel governo"


A due giorni dalla risicata fiducia, continuano le polemiche della Lega verso la possibile apertura all'Udc di Casini. Il senatur Bossi fa sapere: "Se fossi Berlusconi starei attento a portare nel governo l'Udc. Per il governo igiene è andare al voto. Più si aspetta tempo, meno la gente capisce. Non vedo nuove alleanze che si stanno costruendo. Ce li siamo già trovati una volta al governo. Basta, non riuscivamo a fare niente. Il problema - ha sottolineato Bossi - è che se un governo resta in carica, rimane per fare i cambiamenti delle leggi''.


giovedì 16 dicembre 2010

Esame avvocato 2010: atto civile che circola in rete

TRIBUNALE DI ZETA



G.U. dott.--........................- udienza del ................
MEMORIA DIFENSIVA
Per il sig. Tizio, nato a ......................e residente in .............alla via ................rappresentato e difeso, giusta procura a margine del presente atto, dall'avv. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in _________________-alla via ________________________- indirizzo di p.e.c. al quale ricevere comunicazioni __________________________-- utenza telefonica fax ______________________----
Nel procedimento ex art. 700 c.p.c. instaurato da
La società Alfa, in persona del suo amministratore p.t., rappresentata e difesa dall'avv..............
PREMESSO CHE
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data _____________________-la società Alfa - sul presupposto che il socio sig. Tizio ha tenuto comportamenti contrari all'obbligo di fedeltà e che lo statuto sociale prevede espressamente l'esclusione del socio per giusta causa, nonché che tale situazione consiglia di non consentire l'accesso del socio ai documenti sociali - ha chiesto all'adito Tribunale in via di urgenza di a) pronunciare il provvedimento di esclusione del socio Tizio per giusta causa; b) pronunicare l'inibitoria a Tizio di dell'accesso ai documtnei sociali.
In tale sede si costituisceil sig. Tizio. rappresentato e difeso come in atti, la quale rileva inammissibili ed infondate le avverse richieste, sulla scorta delle seguenti
OSSERVAZIONI
1) SULLA INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA CAUTELARE DI ESCLUSIONE DEL SOCIO.
La ricorrente avanza due domande: i) la principale, volta ad ottenere la esclusione del socio per giusta causa, nonché ii) l'inibizione del diritto a prendere visione dei documenti sociali..
Entrambe le richieste sono inammissibili e, gradatamente, infondate.
Con riferimento alla domanda cautelare di esclusione del socio deve preliminarmente chiarirsi la natura della situazione soggettiva azionata. La statuto della società a responsabilità limitata può prevedere, ai sensi dell'art. 2473 bis c.c. l'esclusione del socio per giusta causa con indicazione di specifiche ipotesi. La norma medesima, tuttavia, non prevede una corrispondente azione della società, di modo che una giurisprudenza ha ritenuto di negare la tutela cautelare per difetto di una corrispondente azione di merito (nel senso della inammissibilità della azione diretta alla esclusione del socio si veda T. Biella 7.7.2006), atteso che il legislatore non ha inteso conferire all'Autorità Gidiziaria in così penetrante potere di ingerenza nella compagine sociale.
Sotto altro ed ulteriore profilo si consideri che il diritto della società a pronunciare la esclusione del socio ha la struttura di un diritto potestativo, il cui esercizio conduce allo scioglimento del vincolo.
La corrispondente azione giudiziale conduce, pertanto, ad una pronuncia di natura costitutiva. Ed infatti l'azione di merito preannunciata dalla ricorrente, ossia una pronuncia diretta ad escludere il socio, è una pronuncia di natura costitutiva (così espressamente qualificata dalla stessa società), la cui efficacia è subordinata al passaggio in giudicato della sentenza, e la giurisprudenza ritiene che le sentenze costitutive non siano suscettibili di tutela urgente per difetto di attualità del diritto cautelato (ex pluribus T. Verona, 18 marzo 2009; T. Torino, ordinanza 12 luglio 2003).
Ancora deve sottolinearsi come la ricorrente nemmeno abbia prospettato quale sia il pericolo che minaccia il cautelando diritto. Il socio Tizio non ha poteri di amministrare, essendo semplice socio di una società di capitali, e dunque non si comprende quale pregiudizio potrebbe arrecare alla società la permanenza del vincolo sociale per tutto il tempo necessario ad ottenere una pronuncia stabile.
2) SULLA INAMMISSIBILITÀ DELLA INIBITORIA CAUTELARE DELL'ACCESSO AI DOCUMENTI SOCIALI.
Del pari inammissibile è la domanda diretta ad ottenere una preventiva pronuncia sulla legittimità di un futuro rifiuto ad esibire i documenti sociali richiesti dall'odierno comparente.
Per vero non si comprende quale sia l'interesse posto a base della domanda cautelare, atteso che l'amministratore ben può negare l'esibizione della documentazione richiesta, salvo il diritto del socio di agire in sede giudiziaria per far sindacare la legittimità del rifiuto. Peraltro, proprio rispetto all'azione di accertamento negativo, qual è quella prospettata come azione di merito, 'interesse ad agire in sede giurisdizionale deve essere apprezzato con particolare rigore e nel caso di specie la società non ha in alcun modo specificato le ragioni della necessità di un intervento giudiziario.
Sotto ulteriore e diverso profilo la seconda domanda cautelare deve ritenersi inammissibile per difetto del periculum, atteso che la ricorrente è sufficientemente tutelata dalla possibilità di opporre un autonomo rifiuto alla esibizione.
Per tali ragioni, in conformità ad un orientamento giurisprudenziale già emerso, deve ritenersi inammissibile l'azione diretta ad ottenere una pronuncia giudiziale che accerti la legittimità di una condotta sociale -il rifiuto di consegnare la documentazione - non ancora tenuta, così privando il socio Tizio del potere di farne sindacare la legittimità (T. Verona, ord. 18.3.2009).
*******
Tanto premesso,il sig. Tizio come in atti rappresentato e difeso,
CHIEDE
a) dichiararsi inammissibile il ricorso proposto per le ragioni di cui in atto;
b) rigettare comunque le avverse richieste
c) con vittoria di spese, diritti ed onoraria

Esame avvocato 2010: atto amministrativo che circola in rete

Ecc.mo Tribunale Amministrativo per .....
ricorre il sig. Caio, proprietario di un appartamento sito nel Comune di Gamma, rappresentato e difeso dall' avv. con studio sito in come da mandato in calce del presente atto di ricorso.

Contro: Comune di Gamma, in persona del Sindaco pro tempore, in particolare del provvedimento n° 1172004 di diniego e revoca della concessione in sanatoria n° 1072004,

nonchè. condomini Tizio e Sempronio, controinteressati formali all'instaurazione del Giudizio, per l'annullamento previa sospensione degli effetti del provvedimento n° 11/2004 emanato dal Comune di Gamma.

Fatto: in data 1986 il sig. Caio chiedeva al Comune di Gamma rilascio concessione in sanatoria per il mutamento di destinazione d'uso dell'immobile da lavatoio ad abitazione.
Il Comune con provvedimento di accoglimento n° 10/2004 concedeva in favore di Caio la possibilità di eseguire i relativi lavori.
Con successivo provvedimento n° 11/2004 il Comune annullava il precedente disposto, e negava la concessione in sanatoria a Caio.
Intervenivano in qualità di condomini Tizio e Sempronio, a loro volta interessati affinchè non venisse disposta la concessione in favore di Caio.

Diritto: in via preliminare va affrontata la posizione dei condomini Tizio e Sempronio se possa sussistere un loro interesse concreto ad intervenire.
giurisprudenza consolidata (cons. di Stato 7495/2009 iv sez.)
ha differito la figura di controinteressati al procedimenti in formale e sostanziale.
Nel primo caso Tizio e Sempronio possono intervenire nel procedimento in quanto il loro rapporto di vicinitas permette di agire ad opponendum nei confronti del ricorrente, nel secondo caso essi non possono pretendere alcunchè da Caio in quanto non legittimati ad assumere diritti soggettivi od interessi legittimi in quanto il loro intervento è stato palesemente tardivo rispetto alla domanda di concessione avvenuta nel 1986.
Ne deriva che essi potranno agire in separata sede nei confronti del comune di Gamma il quale rappresenta il legittimato passivo dei controinteressati.
II�° punto: silenzio assenso
Nel caso di specie non è applicabile il silenzio assenso in qunto la domanda di Caio è stata proposta nel 1986, prima delal l.241/1990, pertanto non può riscontarsi alcun comportamento concludente della P.a procedente, semmai ci si deve riferire al provvedimento di accoglimento n�°10/2004 il quale ha positivamente valutato tutti gli elementi della domanda di Caio.
III�° punto: violazione art. 3 L.241/1990,
il successivo provvedimento di revoca e contemporaneo diniego della concessione n�° 11/2004 viola il principio di trasparenza, imparzialità e buon andamento della P.A. atteso che non motiva in alcun modo il ripensamento del Comune di gamma circa il ritiro del provvedimento di concessione emanato in precedenza ed il relativo diniego.
L'art. contemplato, in base agli art. 97- 98 Carta Costituzionale stabilisce che ogni atto della P.a. deve essere motivato congruamente e succintamente spiegando le ragioni posti alla base della decisione dell'Ente pubblico procedente.

Ne discende un pregiudizio concreto per Caio atteso che in precedenza il Comune aveva valutato positivamente l'istanza e successivamente in modo inspiegabile ne aveva revocato la concessione.
Per i motivi riportati innanzi Caio chiede all'On.le Tar adito l'annullamento, previa sospensione degli effetti del provvedimento impugnato n°11/2004, al contempo che il consesso amm.vo ordini l'attuazione dell'efficacia della concessione in sanatoria, così come prevista dal provvedimento n° 10/2004, con valutazione dei relativi danni cagionati dall'ingiustificato diniego e revoca successiva della P.a. procedente, con vittoria di diritti e spese di Giudizio.

Esame avvocato 2010: atto penale quasi completo

CORTE D'APPELLO DI .............


ATTO D'APPELLO

L'Avv.............. .., del foro di ............., con studio in ............., via ..............., difensore di fiducia, giusta nomina in atti, del sig. Tizio, nato a ............., il â.............., residente in â............,via ....., domiciliato, ai fini del presente procedimento..................., in via ....,

DICHIARA DI PROPORRE APPELLO

Avverso la sentenza n. (R.G. n. ............) del Tribunale di ....., pronunciata in data ....... e depositata in data ........................, con la quale il sig. Tizio veniva dichiarato responsabile dei reati di cui al combinato disposto degli artt. 56 e 628 c.p. aggravato ex art.339 c.p. e, per l'effetto, condannato alla pena di......................,

PER I SEGUENTI MOTIVI
IN VIA PRINCIPALE E GRADATA
a) Il Giudice avrebbe dovuto assolvere l'imputato perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto.
b) Il Giudice avrebbe dovuto concedere le attenuanti di cui all'art. ___ (oppure avrebbe dovuto riconoscere la prevalenza delle attenuanti di cui all'art. ___, o, ancora, avrebbe dovuto esperire il giudizio di bilanciamento delle attenuanti ex art. 69 c.p.). In ogni caso avrebbe dovuto irrogare una pena diversa, contenendola entro il limite di ___.(formula sempre utilizzabile, inestremo subordine, ove il giudice abbia irrogato una sanzione diversa dal minimo edittale, con un diverso giudizio di valutazione da esperirsi ex art. 133 c.p.)
L'articolo 56 c.p. offre utili spunti di riflessione nella parte in cui dispone che il delitto tentato si verifica in due ipotesi: 1) quando l'azione non si compie (c.d. tentativo non compiuto); 2) quando l'evento non si verifica (ed tentativo compiuto).
L'articolo 56 c.p., disciplina il tentativo nei delitti e, essendo una fattispecie autonoma rispetto al reato consumato (ex plurimis Cass. 13/6/2001 riv 220330), richiede, come tutti i reati, la sussistenza sia dell'elemento soggettivo che oggettivo.
L'elemento soggettivo e' identico al dolo del reato che il soggetto agente si propone di compiere.
L'elemento oggettivo, invece, presenta spiccate peculiarita' in quanto ruota intorno a tre concetti:
- l'idoneita' degli atti;
- l'univocita' degli atti;
- il mancato compimento dell'azione o il mancato verificarsi dell'evento.
La linea di demarcazione fra la semplice intenzione non punibile (secondo il vecchio brocardo cogitationis poenam nemo patitur) e quella punibile si snoda proprio attraverso l'esatta comprensione dei suddetti principi.
Una premessa di natura sistematica: sebbene l'articolo 56 c.p. sia l'unica norma che disciplini espressamente il tentativo, tuttavia, utili argomenti si possono trarre, ai fini sistematici, anche dall'articolo 115 c.p. a norma del quale "qualora due o piu' persone si accordino allo scopo di commettere un reato e questo non sia commesso, nessuna di essa e' punibile per il solo fatto dell'accordo".
La suddetta norma, evidenzia, quindi, in modo plastico, il principio secondo il quale anche un semplice accordo a commettere un delitto (e, quindi, a fortiori, il semplice averlo pensato) non e' punibile (salva l'applicazione della misura di sicurezza) ponendosi all'estremo opposto del delitto consumato.
Ma e' proprio fra questi due estremi, ossia fra la semplice cogitatio o accordo (non punibile) ed il delitto consumato che si colloca la problematica del delitto tentato che consiste, appunto, nello stabilire quando un'azione, avendo superato la soglia della mera cogitatio, pur non avendo raggiunto il suo scopo criminoso, dev'essere ugualmente punibile.
C0ntroversa e' la nozione di univocita' degli atti. Secondo una prima tesi "anche gli atti preparatori possono configurare l'ipotesi del tentativo, allorquando essi rivelino, sulla base di una valutazione ex ante e indipendentemente dall'insuccesso determinato da fattori estranei, l'adeguatezza causale nella sequenza operativa che conduce alla consumazione del delitto e l'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto, dimostrando contemporaneamente, per la loro essenza ed il contesto nel quale s'inseriscono, l'intenzione dell'agente di commettere il delitto": Cass. 27323/2008 riv. 240736 - Cass. 43255/2009 Rv. 245720 "L'atto preparatorio puo' integrare gli estremi del tentativo punibile, quando sia idoneo e diretto in modo non equivoco alla consumazione di un reato, ossia qualora abbia la capacita', sulla base di una valutazione "ex ante" e in relazione alle circostanze del caso, di raggiungere il risultato prefisso e a tale risultato sia univocamente diretto" - Cass. 40702/2009 Rv. 245123.
Mentre per la tesi soggettiva, l'univocita' va valutata sulla base delle circostanze concrete (con la conseguenza che si determina, sul piano della repressione penale, un arretramento della soglia di punibilita', in quanto anche gli atti in se' preparatori, possono, a determinate condizioni, essere considerati univoci), al contrario per la tesi oggettiva, l'univocita' coincide con l'inizio degli atti tipici di un determinato reato (con conseguente spostamento in avanti della soglia di punibilita', escludendosi l'univocita' degli atti meramente preparatori).

Ed ulteriore conferma puo' trarsi dall'articolo 49 c.p., comma 2 (che rappresenta, per cosi' dire, il lato speculare e contrario dell'articolo 56 c.p.) che esclude la punibilita' per "l'inidoneita' dell'azione" non degli atti esecutivi: il che significa che, per stabilire se ci si trova di fronte ad un tentativo punibile, a parte l'ipotesi del compimento degli atti esecutivi veri e propri (ipotesi considerata espressamente, come si e' detto, dall'articolo 56 c.p., comma 1 ultima parte), occorre aver riguardo piu' che all'idoneita' dei singoli atti, all'idoneita' dell'azione valutata nel suo complesso cosi' come appare cristallizzata in un determinato momento storico, tenuto conto di tutti gli elementi esterni ed interni, conosciuti e conoscibili. Solo se l'azione viene valutata unitariamente, puo' aversi un quadro d'insieme dei singoli atti che, se valutati singolarmente, possono anche sembrare in se' inidonei, ma che se inseriti in un piu' ampio contesto, appaiono per quelli che sono, ossia dei singoli anelli di una piu' complessa ed unica catena, l'uno funzionale all'altro per il compimento dell'azione finale destinata a sfociare nella consumazione del delitto programmato.

Si deve, pertanto, affermare il seguente principio di diritto: "ai fini del tentativo punibile, assumono rilevanza penale non solo gli atti esecutivi veri propri del delitto pianificato, ma anche quegli atti che, pur essendo classificabili come atti preparatori, tuttavia, per le circostanze concrete (di luogo - di tempo - di mezzi ecc.) fanno fondatamente ritenere che l'azione - considerata come l'insieme dei suddetti atti - abbia la rilevante probabilita' di conseguire l'obiettivo programmato e che l'agente si trovi ormai ad un punto di non ritorno dall'imminente progettato delitto e che il medesimo sara' commesso a meno che non risultino percepibili incognite che pongano in dubbio tale eventualita', dovendosi, a tal fine, escludere solo quegli eventi imprevedibili non dipendenti dalla volonta' del soggetto agente atteso che costui ha solo un modo per dimostrare di avere receduto dal proposito criminoso: ossia la desistenza volontaria (articolo 56 c.p., comma 3) o il recesso attivo (articolo 56 c.p., comma 4)".
Inoltre quel che emerge è solo che nella strada ove i due indagati furono sorpresi esistevano in via totalmente astratta altri "obiettivi", ma non vi sono elementi di sorta per stabilire ove i due avessero intenzione di recarsi.
Gli elementi indicati dal Giudice di prime cure non possono, nel loro complesso, costituire gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di tentata rapina perchè sussiste una totale indeterminatezza circa l'obiettivo della supposta rapina. Quel che emerge è solo che nella strada ove i due indagati furono sorpresi esistevano in via totalmente astratta tre "obiettivi", ma non vi sono elementi di sorta per stabilire ove i due avessero intenzione di recarsi. L'ora in cui i due furono fermati, le 7,30 (ben prima che uno qualsiasi dei tre locali aprisse), aggiunge ulteriore indeterminatezza al quadro indiziario non potendo nessuno degli elementi raccolti considerarsi allo stato come diretto in modo non equivoco a commettere una rapina in un luogo che è rimasto non identificato, neppure in via ipotetica. La direzione teleologica della volontà dell'agente non risulta assolutamente ricostruibile alla luce degli elementi prima ricordati (cfr. Cass. n. 7702/2007).

Sulla base dei motivi ora svolti, si chiede che l'Ill.mo Giudice adito, in riforma dell'impugnata sentenza, voglia: (SCEGLIERE QUELLO + ADATTO)
1) annullare il provvedimento oggetto di appello in quanto .......................
2) assolvere l'imputato in quanto .....................
3) dichiarare di non doversi procedere in quanto .............................
4) dichiarare la non punibilità dell'imputato in quanto .........................
5) applicare la diversa pena della .................................
6) contenere la pena irrogata nel limite di .............................
7) concedere il beneficio della ........................
(luogo e data) Avv. (firma)
RICHIESTE
Per i suindicati motivi, si chiede:
IN VIA PRINCIPALE, che L'Ecc.ma Corte assolva l'appellante dal reato. ex art. 56 e 628, co. 3 lett. 1), cp. perché il fatto non sussiste.
IN SUBORDINE, si chiede che l'Ecc.ma Corte ridetermini la pena, previa concessione delle attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p., con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante.
Altri motivi deducendi.
Con Osservanza

PROCURA Il sottoscritto TIZIO, nato a ___, il ___, residente in ___, Via ___, imputato nel procedimento penale n. ___/__ R.G. N.R., nomina quale proprio difensore in ordine allo stesso procedimento l'Avv. ___, del Foro di ___, con studio in ___, Via ___, conferendo allo stesso ogni più ampia procura e facoltà concessa dalla legge, ivi compresa quella di nominare sostituti processuali, proporre impugnazioni e rinunciare alle stesse. Dichiara inoltre di aver ricevute tutte le informazioni previste dagli artt. 7 e 13 del D.Lgv. 30 giugno 2003, n. 196 e presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.
(luogo e data)â��TIZIO (firma)â��La firma è autentica ed è stata apposta in mia presenzaâ��Avv. (firma)â��________________________________________________________

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Per tutti questi motivi

CHIEDE

Che questa Ill.ma Corte d'Appello Voglia, in riforma dell'impugnata sentenza