giovedì 16 dicembre 2010

Esame avvocato 2010: atto amministrativo che circola in rete

Ecc.mo Tribunale Amministrativo per .....
ricorre il sig. Caio, proprietario di un appartamento sito nel Comune di Gamma, rappresentato e difeso dall' avv. con studio sito in come da mandato in calce del presente atto di ricorso.

Contro: Comune di Gamma, in persona del Sindaco pro tempore, in particolare del provvedimento n° 1172004 di diniego e revoca della concessione in sanatoria n° 1072004,

nonchè. condomini Tizio e Sempronio, controinteressati formali all'instaurazione del Giudizio, per l'annullamento previa sospensione degli effetti del provvedimento n° 11/2004 emanato dal Comune di Gamma.

Fatto: in data 1986 il sig. Caio chiedeva al Comune di Gamma rilascio concessione in sanatoria per il mutamento di destinazione d'uso dell'immobile da lavatoio ad abitazione.
Il Comune con provvedimento di accoglimento n° 10/2004 concedeva in favore di Caio la possibilità di eseguire i relativi lavori.
Con successivo provvedimento n° 11/2004 il Comune annullava il precedente disposto, e negava la concessione in sanatoria a Caio.
Intervenivano in qualità di condomini Tizio e Sempronio, a loro volta interessati affinchè non venisse disposta la concessione in favore di Caio.

Diritto: in via preliminare va affrontata la posizione dei condomini Tizio e Sempronio se possa sussistere un loro interesse concreto ad intervenire.
giurisprudenza consolidata (cons. di Stato 7495/2009 iv sez.)
ha differito la figura di controinteressati al procedimenti in formale e sostanziale.
Nel primo caso Tizio e Sempronio possono intervenire nel procedimento in quanto il loro rapporto di vicinitas permette di agire ad opponendum nei confronti del ricorrente, nel secondo caso essi non possono pretendere alcunchè da Caio in quanto non legittimati ad assumere diritti soggettivi od interessi legittimi in quanto il loro intervento è stato palesemente tardivo rispetto alla domanda di concessione avvenuta nel 1986.
Ne deriva che essi potranno agire in separata sede nei confronti del comune di Gamma il quale rappresenta il legittimato passivo dei controinteressati.
II�° punto: silenzio assenso
Nel caso di specie non è applicabile il silenzio assenso in qunto la domanda di Caio è stata proposta nel 1986, prima delal l.241/1990, pertanto non può riscontarsi alcun comportamento concludente della P.a procedente, semmai ci si deve riferire al provvedimento di accoglimento n�°10/2004 il quale ha positivamente valutato tutti gli elementi della domanda di Caio.
III�° punto: violazione art. 3 L.241/1990,
il successivo provvedimento di revoca e contemporaneo diniego della concessione n�° 11/2004 viola il principio di trasparenza, imparzialità e buon andamento della P.A. atteso che non motiva in alcun modo il ripensamento del Comune di gamma circa il ritiro del provvedimento di concessione emanato in precedenza ed il relativo diniego.
L'art. contemplato, in base agli art. 97- 98 Carta Costituzionale stabilisce che ogni atto della P.a. deve essere motivato congruamente e succintamente spiegando le ragioni posti alla base della decisione dell'Ente pubblico procedente.

Ne discende un pregiudizio concreto per Caio atteso che in precedenza il Comune aveva valutato positivamente l'istanza e successivamente in modo inspiegabile ne aveva revocato la concessione.
Per i motivi riportati innanzi Caio chiede all'On.le Tar adito l'annullamento, previa sospensione degli effetti del provvedimento impugnato n°11/2004, al contempo che il consesso amm.vo ordini l'attuazione dell'efficacia della concessione in sanatoria, così come prevista dal provvedimento n° 10/2004, con valutazione dei relativi danni cagionati dall'ingiustificato diniego e revoca successiva della P.a. procedente, con vittoria di diritti e spese di Giudizio.

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