martedì 14 dicembre 2010

Svolgimento 1° Traccia Esame di avvocato 2010

Il contratto di prestazione d'opera intellettuale è disciplinato dagli artt. 2230 e ss. C.c. Trattasi di un tipico contratto sinallagmatico nel quale il professionista si impegna a rendere la propria attività nei limiti dell'oggetto della prestazione richiesta, mentre il cliente assume l'obbligo di provvedere al pagamento del giusto compenso.
Quanto alla prestazione del professionista è opportuno evidenziare come la stessa si differenzia rispetto alle altre prestazioni d'opera per il suo carattere marcatamente intellettuale. La disciplina codicistica consente al prestatore d'opera di svolgere la propria attività in favore del cliente, con ampia discrezionalità nella scelta delle modalità di esecuzione, e cioè con ampia facoltà di selezionare, tra le possibili soluzioni previste dalla scienza e dall'arte della singola professione, quella più confacente per la realizzazione degli interessi del cliente. Ovviamente quest'ultimo potrà dare indicazioni in ordine all'incarico conferito, le quali andranno osservate solo se compatibili con la visione tecnica del problema. Anche in tale ottica va inquadrata la norma contenuta nel secondo comma dell' art 2237 c.c.: è evidente infatti che, laddove si verifichino delle divergenze insormontabili in ordine alla conduzione dell'incarico, il professionista potrà recedere per giusta causa e pretendere dal cliente il rimborso delle spese sopportate e, qualora vi sia stata utilità per l'assistito, anche il giusto compenso per l'opera svolta.

E proprio sul concetto di "giusta causa" s'incentra il caso oggi prospettato: occorre cioè stabilire se la decisione della società beta di affiancare al commercialista inizialmente incaricato un avvocato esperto in materia fiscale, possa o meno costituire motivo di recesso per giusta causa da parte del primo. Orbene, com'è noto il rapporto su cui si basa il contratto d'opera professionale è essenzialmente di carattere fiduciario; nel momento in cui vien meno tale essenziale presupposto, cessano anche le condizioni per la proficua prosecuzione del rapporto. La volontà espressa dalla Società Beta nella missiva inoltrata al proprio commercialista va quindi interpretata al fine di appurare se la stessa integri perdita di fiducia nelle capacità professionali di quest'ultimo. In tale ottica bisogna ricordare che trattasi di una vertenza particolarmente complessa; pertanto alla Società Beta deve essere riconosciuta la facoltà di farsi assistere in giudizio, oltre cha da un esperto in materia tributaria, quale senz'altro è un commercialista, anche di un avvocato fiscalista; e ciò in considerazione delle diverse e non sovrapponibili competenze di ciascuno di loro. Il tutto al fine di far valere più compiutamente le proprie ragioni nel giudizio promosso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale. In tale ottica non v'è dubbio che la committente, lungi dal voler manifestare perplessità in ordine al lavoro ed alle capacità del Dr. Tizio, ha esercitato un suo sacrosanto diritto, senza peraltro muovere alcun appunto sull'operato di costui.

Pertanto nel caso di specie non ricorre il presupposto della "giusta causa" sancito all'art. 2237, secondo comma, c.c.; conseguentemente il recesso esercitato dal commercialista deve essere ritenuto del tutto arbitrario. La Società Beta potrà quindi legittimamente rifiutarsi di corrispondere al dr. Tizio le spese e le competenze per l'attività svolta, oltre che contestare decisamente la sua infondata pretesa risarcitoria (cfr. Corte App. Milano 24.9.2008).
Per contro, stante l'arbitrarietà del recesso esercitato dal professionista, è evidente che qualora lo stesso abbia comportato pregiudizio alla committente, sarà semmai quest'ultima ad avere il diritto di agire nei confronti del primo al fine di ottenere il risarcimento dell'eventuale danno subito, chiaro essendo il dettato di cui al terzo comma dell'art. 2237 c.c..

1 commento:

redazione ha detto...

ragazzi ecco il
riferimento sentenza e soluzione della
soluzione della prima traccia..ho trovato questo, penso che vada bene.

Autorità: Corte appello Milano
Data: 24 settembre 2008
Numero:
Parti: -
Fonti: Giur. merito 2009, 6, 1536 (s.m.) (nota di: AMENDOLAGINE)

Classificazione
LAVORO AUTONOMO Professioni intellettuali recesso


Testo
Lavoro autonomo - Professioni intellettuali - Recesso - Dottore commercialista - Nomina in aggiunta di un secondo difensore - Giusta causa di recesso - Insussistenza - Conseguenze.

È privo di giusta causa il recesso del dottore commercialista dal mandato professionale determinato esclusivamente dalla nomina di un ulteriore difensore di fiducia: ne deriva che, ai sensi dell'art. 2237 c.c., a seguito del recesso il professionista non ha diritto al rimborso delle spese fatte ed al compenso per l'opera svolta ma, al più, solo il rimborso delle spese borsuali sostenute per conto e nell'interesse del cliente salvo il risarcimento dell'eventuale pregiudizio causato al cliente.

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