mercoledì 15 dicembre 2010

Esame avvocato 2010: parere sulla seconda traccia

Ecco a voi il parere della seconda traccia. SCORRENDO LA PAGINA DEL SITO TROVERETE TUTTO QUANTO A VOSTRA DISPOSIZIONE PER SUPERARE L'ESAME.
Caio commette nei confronti dei propri genitori un tentativo di estorsione, in quanto minaccia di mettere a soqquadro la casa per ottenere un a somma di denaro per l'acquisto di alcoolici; ai sensi dell'art. 649 cp, il tentativo di delitto di estorsione non è punibile: il comma 3 infatti fa esclusivo riferimento solo alle ipotesi consumate e non a quelle tentate:
Caio, successivamente, s'impossessa di una somma di denaro custodita nel comodino dei genitori ed usa violenza nei confronti del padre, procurandogli lesioni personali dolose che non restano assorbite dalla rapina impropria, per assicurarsi il possesso della cosa; in questo caso, sempre richiamato il comma 3 dell'art. 649, il delitto di rapina impropria consumato è astrattamente punibile in quanto non opera la causa di non punibilità per il delitto di cui all'art. 628;
nel corpo della traccia si legge che i genitori sorgono denuncia, essendosi verificati fatti analoghi in passato: essi sono sicuramente persone offese - e non parti offese- ( la dizione parte offesa non è contemplata nel codice penale e nel codice di procedura penale) per il tentativo di delitto di estorsione e, limitatamente al padre, per il delitto di rapina e di lesioni dolose; tuttavia l'aver sporto denuncia, limiterebbe la procedibilità solo ai delitti procedibili d'ufficio, ma essa non contiene la condizione di procedibilità richiesta per i delitti procedibili a querela, come le lesioni dolose semplici. E tale è da considerarsi la escoriazione la braccio patita dal padre di Caio.
La condotta ascritta al Caio è da considerarsi unisusstistente ed istantanea; tuttavia il riferimento a fatti analoghi accaduti in passato è tale da poter ritenere astarttamente configurabile il delitto di maltrattamenti in famiglia. Questo reato, art 572 cp, come si evince già dal testo dell'articolo laddove si parla di "maltrattamenti", richiede una condotta perdurante, quindi rientra nel novero dei cd delitti abituali.
Caio ha certamente commesso un tentativo di delitto, nella specie un tentativo di estorsione, ai danni dei genitori che non risulta punibile per la speciale causa di esclusione della punibilità in virtù dell'art. 649 cp,;
questa, tuttavia, non opera per l'esclusione contenuta nel comma 3 per il delitto di rapina consumato ai danni del padre; resta invece esclusa la procedibilità per il delitto di lesioni personali dolose semplici, avendo i genitori sporto denuncia e non querela;
residua anche il delitto di maltrattamenti in famiglia, qualora si evidenziasse una pluralità di atti, commissivi o omissivi, anche non costituenti reato, connotati da continuità e ripetitività nel tempo.
Ritenuta la continuazione tra i delitti di cui agli artt. 56, 629, 628, c 2, e 572 cp, ed sclusa la punibilità per il delitto di cui all'art. 56- 629 cp, resta da verificare se Caio sia imputabile o meno per i residui reati di maltrattamenti in famiglia e rapina (impropria).
La condizione di alcoolista di Caio legittima il dubbio sulla capacità d'intendere e di volere dell'agente: questi, infatti, ove ritenuto affetto da cronica intossicazione da alcool sarebbe da considerare o non imputabile o semimputabile: l'art. 95 del cp prevede che per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione da alcool è possibile escludere la capacità d'intendere o di volere o ritenerla grandemente scemata, determinando nel primo caso la non imputabilità per vizio totale di mente, ovvero la non assoggettabilità a pena (salvo il riconoscimento della pericolosità sociale e l'applicazione di misure di sicurezza) e nel secondo caso il vizio parziale di mente, con riduzione della pena (salvo sempre l'applicazione di misure di sicurezza, se l'agente è ritenuto socialmente pericoloso).

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