giovedì 16 dicembre 2010

Esame avvocato 2010: atto civile che circola in rete

TRIBUNALE DI ZETA



G.U. dott.--........................- udienza del ................
MEMORIA DIFENSIVA
Per il sig. Tizio, nato a ......................e residente in .............alla via ................rappresentato e difeso, giusta procura a margine del presente atto, dall'avv. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in _________________-alla via ________________________- indirizzo di p.e.c. al quale ricevere comunicazioni __________________________-- utenza telefonica fax ______________________----
Nel procedimento ex art. 700 c.p.c. instaurato da
La società Alfa, in persona del suo amministratore p.t., rappresentata e difesa dall'avv..............
PREMESSO CHE
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data _____________________-la società Alfa - sul presupposto che il socio sig. Tizio ha tenuto comportamenti contrari all'obbligo di fedeltà e che lo statuto sociale prevede espressamente l'esclusione del socio per giusta causa, nonché che tale situazione consiglia di non consentire l'accesso del socio ai documenti sociali - ha chiesto all'adito Tribunale in via di urgenza di a) pronunciare il provvedimento di esclusione del socio Tizio per giusta causa; b) pronunicare l'inibitoria a Tizio di dell'accesso ai documtnei sociali.
In tale sede si costituisceil sig. Tizio. rappresentato e difeso come in atti, la quale rileva inammissibili ed infondate le avverse richieste, sulla scorta delle seguenti
OSSERVAZIONI
1) SULLA INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA CAUTELARE DI ESCLUSIONE DEL SOCIO.
La ricorrente avanza due domande: i) la principale, volta ad ottenere la esclusione del socio per giusta causa, nonché ii) l'inibizione del diritto a prendere visione dei documenti sociali..
Entrambe le richieste sono inammissibili e, gradatamente, infondate.
Con riferimento alla domanda cautelare di esclusione del socio deve preliminarmente chiarirsi la natura della situazione soggettiva azionata. La statuto della società a responsabilità limitata può prevedere, ai sensi dell'art. 2473 bis c.c. l'esclusione del socio per giusta causa con indicazione di specifiche ipotesi. La norma medesima, tuttavia, non prevede una corrispondente azione della società, di modo che una giurisprudenza ha ritenuto di negare la tutela cautelare per difetto di una corrispondente azione di merito (nel senso della inammissibilità della azione diretta alla esclusione del socio si veda T. Biella 7.7.2006), atteso che il legislatore non ha inteso conferire all'Autorità Gidiziaria in così penetrante potere di ingerenza nella compagine sociale.
Sotto altro ed ulteriore profilo si consideri che il diritto della società a pronunciare la esclusione del socio ha la struttura di un diritto potestativo, il cui esercizio conduce allo scioglimento del vincolo.
La corrispondente azione giudiziale conduce, pertanto, ad una pronuncia di natura costitutiva. Ed infatti l'azione di merito preannunciata dalla ricorrente, ossia una pronuncia diretta ad escludere il socio, è una pronuncia di natura costitutiva (così espressamente qualificata dalla stessa società), la cui efficacia è subordinata al passaggio in giudicato della sentenza, e la giurisprudenza ritiene che le sentenze costitutive non siano suscettibili di tutela urgente per difetto di attualità del diritto cautelato (ex pluribus T. Verona, 18 marzo 2009; T. Torino, ordinanza 12 luglio 2003).
Ancora deve sottolinearsi come la ricorrente nemmeno abbia prospettato quale sia il pericolo che minaccia il cautelando diritto. Il socio Tizio non ha poteri di amministrare, essendo semplice socio di una società di capitali, e dunque non si comprende quale pregiudizio potrebbe arrecare alla società la permanenza del vincolo sociale per tutto il tempo necessario ad ottenere una pronuncia stabile.
2) SULLA INAMMISSIBILITÀ DELLA INIBITORIA CAUTELARE DELL'ACCESSO AI DOCUMENTI SOCIALI.
Del pari inammissibile è la domanda diretta ad ottenere una preventiva pronuncia sulla legittimità di un futuro rifiuto ad esibire i documenti sociali richiesti dall'odierno comparente.
Per vero non si comprende quale sia l'interesse posto a base della domanda cautelare, atteso che l'amministratore ben può negare l'esibizione della documentazione richiesta, salvo il diritto del socio di agire in sede giudiziaria per far sindacare la legittimità del rifiuto. Peraltro, proprio rispetto all'azione di accertamento negativo, qual è quella prospettata come azione di merito, 'interesse ad agire in sede giurisdizionale deve essere apprezzato con particolare rigore e nel caso di specie la società non ha in alcun modo specificato le ragioni della necessità di un intervento giudiziario.
Sotto ulteriore e diverso profilo la seconda domanda cautelare deve ritenersi inammissibile per difetto del periculum, atteso che la ricorrente è sufficientemente tutelata dalla possibilità di opporre un autonomo rifiuto alla esibizione.
Per tali ragioni, in conformità ad un orientamento giurisprudenziale già emerso, deve ritenersi inammissibile l'azione diretta ad ottenere una pronuncia giudiziale che accerti la legittimità di una condotta sociale -il rifiuto di consegnare la documentazione - non ancora tenuta, così privando il socio Tizio del potere di farne sindacare la legittimità (T. Verona, ord. 18.3.2009).
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Tanto premesso,il sig. Tizio come in atti rappresentato e difeso,
CHIEDE
a) dichiararsi inammissibile il ricorso proposto per le ragioni di cui in atto;
b) rigettare comunque le avverse richieste
c) con vittoria di spese, diritti ed onoraria

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