giovedì 16 dicembre 2010

Esame avvocato 2010: spunti atto penale

Questa sentenza può essere presa come riferimento
Autorità: Cassazione penale sez. II
Data udienza: 04 marzo 2010
Numero: n. 18196

Classificazione
RAPINA In genere


Intestazione
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SIRENA Pietro Antoni - Presidente -
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere -
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere -
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere -
Dott. MANNA Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Avv.to Antoci Giorgio nell'interesse di D.G.M. nato a
(OMISSIS);
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania in data
12.10.2009;
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Dott. Bronzini
Giuseppe.
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dr. Enrico
Delehaye il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.
osserva:

(Torna su ) Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 28.9.2009 il GIP di Catania applicava nei confronti di P.G. e di G.M. la misura cautelare della custodia in carcere ritenendo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza circa i reati di tentata rapina e ricettazione.
Alle ore 7,35 i due indagati venivano notati dai C. C. di Castel di Iudica stazionare nelle vicinanze di un motorino infangato lungo la via (OMISSIS) sulla quale insistono un gioielleria, una filiale del Banco di Sicilia e l'Ufficio delle Poste. I due giovani indossavano un berretto di lana senza visiera e l'altro un berretto con visiera.
I due fornivano vaghe informazioni sulle ragioni della loro presenza in loco, il motorino risultava rubato e addosso al P. veniva trovata una pistola scacciacani priva di tappo rosso e due sacchetti di plastica per la spesa.
Il Tribunale rigettava l'istanza di riesame ritenendo tali elementi costituissero gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di tentata rapina nei confronti di uno dei possibili obiettivi posti sulla via (OMISSIS) e in ordine al reato di ricettazione, posto che i due avevano una pistola scacciacani, berretti per mascherarsi il viso, due sacchetti ove riporre la refurtiva ed un motorino rubato per scappare e non avevano dato credibili spiegazioni per trovarsi sul luogo.
Ricorre l'imputato che con il primo motivo allega che la misura cautelare era stata dal PM richiesta solo per la tentata rapina, ma non per il reato di ricettazione.
Allega altresì che gli elementi indicati nell'ordinanza non potevano costituire gravi indizi di colpevolezza per il reato per cui si indagava.
Con il terzo motivo si deduce che, vista l'ora del controllo, le ore 7,30 gli eventuali atti preparatori non erano ancora passati alla fase esecutiva. Si poteva trattare, al più, di atti meramente preparatori dalla direzione equivoca e comunque privi del requisito dell'idoneità.
(Torna su ) Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo non può essere accolto; il Tribunale ha già spiegato come la richiesta del PM, pur parlando di "reato" contenga espliciti riferimenti ad entrambi i reati sicchè si deve considerare un mero refuso tale omissione, stante il tenore complessivo della richiesta. La richiesta del PM peraltro non è stata neppure prodotta.
Fondati sono invece gli altri due motivi che vanno trattati congiuntamente: gli elementi indicati nell'ordinanza non possono, nel loro complesso, costituire gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di tentata rapina perchè sussiste una totale indeterminatezza circa l'obiettivo della supposta rapina. Quel che emerge è solo che nella strada ove i due indagati furono sorpresi esistevano in via totalmente astratta tre "obiettivi", ma non vi sono elementi di sorta per stabilire ove i due avessero intenzione di recarsi. L'ora in cui i due furono fermati, le 7,30 (ben prima che uno qualsiasi dei tre locali aprisse), aggiunge ulteriore indeterminatezza al quadro indiziario non potendo nessuno degli elementi raccolti considerarsi allo stato come diretto in modo non equivoco a commettere una rapina in un luogo che è rimasto non identificato, neppure in via ipotetica. La direzione teleologica della volontà dell'agente non risulta assolutamente ricostruibile alla luce degli elementi prima ricordati (cfr. Cass. n. 7702/2007).
Si impone, invece, una nuova valutazione delle esigenze cautelari per quanto riguarda il residuo reato di ricettazione.
Si deve quindi annullare l'ordinanza impugnata limitatamente al delitto di tentata rapina e con rinvio, limitatamente alla esigenze cautelari in ordine al delitto di ricettazione disponendo trasmettersi gli atti al Tribunale di Catania per nuovo esame sul punto. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p..
(Torna su ) P.Q.M.
P.Q.M.
Annulli, l'ordinanza impugnata limitatamente al delitto di tentata rapina e con rinvio, limitatamente alla esigenze cautelari in ordine al delitto di ricettazione, disponendo trasmettersi gli atti al Tribunale di Catania per nuovo esame sul punto. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010
(Torna su ) Correlazioni
Legislazione correlata:
Codice Penale art. 56
Codice Penale art. 628

Nessun commento:

Posta un commento